Amministratore (società per azioni)
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Nell'ordinamento italiano, gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata la gestione dell'ente e la direzione dell'attività imprenditoriale.[1]
La legge (art. 2380-bis, comma 3 del codice civile) consente che l'organo amministrativo possa avere sia carattere unipersonale che collegiale. Nel secondo caso assume il nome di consiglio di amministrazione (cda).[1]
Quando si tratta di amministrazione collegiale, il numero dei componenti non è elemento essenziale dello statuto, potendo quest'ultimo determinare anche solamente il numero minimo e massimo (normalmente nello statuto compare anche una clausola che richiede il numero dispari dei componenti).[2]
Un amministratore può essere membro di più consigli di amministrazione, anche di società che non hanno relazioni in merito alla proprietà delle quote azionarie (assenza di partecipazioni incrociate o di una terza società "Capogruppo" che possiede quote delle altre). La pluralità di incarichi porta ad un conflitto di interessi evidente quando l'amministratore è membro e deve tutelare gli interessi economici opposti di due società, delle quali una acquisisce l'altra tramite un'OPA, vende immobili, presta capitali.