Articolo 36 della Costituzione italiana
articolo della Costituzione italiana / Da Wikipedia, l'enciclopedia encyclopedia
L'articolo 36 della Costituzione italiana riguarda il diritto al giusto salario (art. 36, com. 1), la durata massima della giornata lavorativa (art. 36, com. 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (art. 36, com. 3).
Voce principale: Costituzione della Repubblica Italiana.
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.»