Bigamia
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La bigamia è la condizione di chi, essendo legamente coniugato, contrae un ulteriore matrimonio, o di chi, non coniugato, contrae matrimonio con persona già coniugata.
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Delitto di Bigamia | |
Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XI, Capo I |
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Disposizioni | art. 556 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | facoltativo |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione da uno a 5 anni |
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Consentita in diversi Paesi del mondo, in Italia costituisce un delitto contro la famiglia, previsto dall'art. 556 del codice penale.