Contratto a favore di terzo
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Il contratto a favore di terzi è un istituto giuridico, di diritto italiano, disciplinato dagli articoli 1411, 1412 e 1413 del c.c. Esso ricorre quando una parte (lo stipulante) designa un terzo come avente diritto alla prestazione cui è obbligato il promittente[1].
In sostanza, il terzo acquista il diritto alla prestazione verso il promittente e lo stipulante può modificare o revocare l'attribuzione a favore del terzo, fino a quando costui non dichiara di volerne approfittare. Vista la relatività del contratto, la figura del contratto a favore di terzo è dunque utilizzabile ogni volta in cui produce per il terzo effetti favorevoli semplici, cioè quando attribuisce al terzo facoltà o poteri: non è utilizzabile quando gli impone oneri od obblighi (per questo il contratto a favore del terzo non può attribuire a quest'ultimo diritti di proprietà o usufrutto, visti gli oneri connessi a tali posizioni giuridiche).