Offerta fuori sede
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Nel diritto italiano, in base all'art. 30, comma 1, Testo unico della finanza costituisce offerta fuori sede la promozione ed il collocamento presso il pubblico di:
- strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
- servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
Per "promozione e collocamento" è da intendersi sia l'attività di vendita sia l'attività promozionale che la precede. L'offerta fuori sede si distingue dalle "tecniche di comunicazione a distanza" (art. 32 TUF) per la necessaria presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente.
Per "sede o dipendenza" è da intendersi la sede costituita "da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento" (art. 2, comma 1, Regolamento intermediari).
Viene specificato che non costituisce offerta fuori sede quella esercita dei confronti di clienti professionali.