Peculato
pubblico ufficiale che avendo la disponibilità del denaro altrui se ne impossessa / Da Wikipedia, l'enciclopedia encyclopedia
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Il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (Peculato) del codice penale, che recita:
«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.»
(Codice penale, art. 314)
Ulteriori informazioni Fonte, Disposizioni ...
Delitto di Peculato | |
Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo II, Capo I |
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Disposizioni | art. 314 |
Competenza | tribunale collegiale |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto |
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Fermo |
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Pena |
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La disciplina del peculato è stata modificata con la Legge 86/1990, recante Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.