Ufficio elettorale di sezione
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L'ufficio elettorale di sezione è l'ufficio che, in base alla legge italiana, deve essere costituito appositamente presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio[1].
Esso è formato da un presidente, da un numero variabile di scrutatori (uno dei quali svolge le funzioni di vicepresidente) e da un segretario; presso l'ufficio operano inoltre i rappresentanti dei candidati e delle liste (o dei gruppi parlamentari e dei comitati promotori in caso di referendum)[1]. Informalmente l'ufficio elettorale di sezione è denominato anche «seggio elettorale»; nel linguaggio comune, quest'ultima locuzione si riferisce sia al luogo in cui gli elettori si recano per votare (la cosiddetta «sala della votazione») sia al complesso delle persone che prestano servizio nell'ufficio medesimo[2][3][4].