Diritto processuale romano
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Il diritto processuale romano si basava, in generale, sul principio della coattività delle regole dell'ordinamento giuridico, il cui mancato rispetto comportava l'irrogazione o la richiesta di inflizione di una sanzione, previo accertamento di una situazione giuridica rilevante ed eventualmente meritevole di tutela[1].
Superata l'età arcaica, venne escluso ogni tipo di meccanismo di autotutela e di autodifesa senza il controllo o la partecipazione della comunità, con una ricorrente oppressione del più debole. Dall'età repubblicana, si preferì, infatti, un intervento della comunità, nella figura di un terzo imparziale, un organo che avrebbe verificato l'esistenza di un diritto o di un dovere, con le eventuali conseguenze. Tutto questo costituisce il principio di fondo dell'istituzione del processo[1].