Interesse (diritto)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il termine interesse è utilizzato nel diritto per designare un movente delle azioni umane, la tensione che spinge l'uomo verso un bene, diretta a conseguirlo o a conservarlo.
Il termine bene assume qui un significato ampio, comprendendo tutto ciò che abbia attitudine a soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale (talvolta si usa con questo significato la locuzione "bene della vita"); in tale accezione rientrano, quindi, non solo le cose (beni in senso stretto) ma anche i beni immateriali (come le opere d'ingegno) e le attività umane (prestazioni) atte a soddisfare un bisogno.
Tutela e rilevanza
Quando più soggetti aspirano ad un bene scarso i loro interessi entrano in conflitto; una delle funzioni del diritto è proprio quella di risolvere questo genere di conflitti, stabilendo quale degli interessi confliggenti debba prevalere. Tale interesse viene giudicato rilevante dall'ordinamento giuridico e costituisce oggetto di un rapporto giuridico. Da quanto si è detto si desume che non tutti gli interessi sono ritenuti meritevoli di protezione dall'ordinamento: quelli che l'ordinamento ritiene di tutelare assurgono a situazioni giuridiche soggettive, gli altri rimangono meri interessi di fatto (che l'ordinamento può ritenere illeciti o semplicemente indifferenti). La situazione giuridica soggettiva attraverso la quale trova protezione l'interesse può essere attribuita al soggetto portatore dello stesso, come nel caso diritto soggettivo, o ad un diverso soggetto, come nel caso della potestà.
La lesione (annientamento o menomazione) di un interesse altrui costituisce un danno.
Classificazione
Si distingue:
- l'interesse privato, proprio di un determinato individuo;
- l'interesse collettivo, proprio di una determinata pluralità di individui considerata come unità;
- l'interesse pubblico, proprio di quella pluralità di individui che è la comunità costitutiva dell'ordinamento di riferimento, considerata come unità.
La cura degli interessi privati spetta agli stessi soggetti portatori o, se non hanno la capacità di agire, a chi, in virtù di un munus attribuito dall'ordinamento, agisce nel loro interesse. La cura degli interessi pubblici è, invece, attribuita a funzionari pubblici o a titolari di munera pubblici.
La situazione è più articolata nel caso degli interessi collettivi. La collettività alla quale sono riferiti può, infatti, essere dotata di una propria organizzazione (e, quindi, di un proprio ordinamento giuridico) o esserne priva (cosiddetta comunità allo stato diffuso). Nel primo caso l'ordinamento può attribuire all'organizzazione (ente esponenziale) la capacità giuridica, facendone quindi una persona giuridica, o quantomeno una qualche rilevanza, facendone quindi comunque, secondo una diffusa teoria, un soggetto di diritto, seppur privo di personalità giuridica. In questi casi sarà, dunque, l'ente esponenziale, attraverso le persone fisiche che agiscono per esso, a curare gli interessi della collettività. Laddove, invece, manchi un ente esponenziale (è il caso degli interessi diffusi o adespoti), la cura degli interessi collettivi è più problematica: in alcuni casi l'ordinamento giuridico l'attribuisce ad un funzionario pubblico, in altri a ciascuno dei membri della collettività.
L'attività svolta nell'interesse di un altro soggetto o di una comunità allo stato diffuso prende il nome di funzione. Essa, secondo Massimo Severo Giannini, può essere attribuita ad un munus, all'officium di un ente non personificato o ad una persona giuridica, pubblica o privata, che la esercita attraverso i propri organi.
Interessi collettivi e interessi generali
Gli interessi collettivi sono la somma e la sintesi degli interessi individuali di coloro che aderiscono alle associazioni sindacali contraenti. Gli interessi collettivi consistono nelle condizioni minime di trattamento economico e normativo.
Gli interessi generali sono invece gli interessi dell'insieme della cittadinanza italiana. Pertanto, occorre non confondere gli interessi collettivi e gli interessi generali, dal momento che questi ultimi sono soddisfatti dal Governo, mentre i primi possono essere soddisfatti dai sindacati. Da ciò discende che dalla concertazione tra Governo, sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali, non possono derivare vincoli giuridici per il Governo, poiché se fosse altrimenti si avrebbe che degli interessi collettivi prevalgono sugli interessi generali della nazione. In altre parole, gli interessi collettivi hanno massima importanza sotto il profilo politico, ma non possono prevalere giuridicamente sugli interessi generali, altrimenti la stessa democrazia verrebbe messa in pericolo.
Il Governo pertanto non riceve dalla concertazione alcun obbligo giuridico che sia diretto all'adozione di atti con forza di legge. Il Governo può dichiarare di voler rispettare un dato protocollo ma poi, legittimamente, può anche decidere di non intervenire per onorarlo o addirittura può anche emanare leggi ed atti con forza di legge che contrastino con gli accordi assunti in sede di concertazione con le parti sociali. Chiaro è che in quest'ultima ipotesi, il Governo si rende responsabile politicamente di scelte, le quali porteranno irrimediabilmente allo scontro sociale.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.