Sinodo diocesano
Da Wikipedia, l'enciclopedia encyclopedia
Un sinodo diocesano (in latino: Synodus dioecesana) è una riunione straordinaria del clero e dei laici di una Chiesa particolare, che viene convocata dal vescovo diocesano (o da un altro prelato se tale Chiesa non è una diocesi o se è nello stato di sede vacante). Lo scopo della convocazione è deliberare su questioni legislative.[1] Il sinodo diocesano è distinto dal sinodo provinciale detto anche concilio, provinciale che è indetto nell'ambito di una intera provincia ecclesiastica. Di conseguenza, il sinodo diocesano si colloca ad un punto inferiore nella gerarchia dei concili e sinodi prevista dal diritto canonico.[2]
Nel sinodo diocesano il vescovo è l'unico ad avere potestà legislativa, mentre tutti gli altri convocati esercitano solamente un voto consultivo.[3] Pertanto, le decisioni di tale organo devono essere approvate e promulgate dal vescovo per avere efficacia all'interno della diocesi. Secondo alcuni autori, il primo sinodo di questo tipo ebbe luogo nell'anno 511[4], sebbene altri facciano notare che il primo fu quello di Auxerre nel 585.[5] Tra gli anni 318 e 321 ne avvenne probabilmente uno ad Alessandria d'Egitto, convocato dal patriarca titolare di questa sede. Nell'America Latina, invece, il più antico fu il Primo Sinodo di Santo Domingo del 1539.[6]
Durante il Concilio Lateranense IV, convocato da papa Innocenzo III nel 1215, fu pubblicata la prima norma generale per questo tipo di sinodi. Tuttavia, già in precedenza nel Concilio di Toledo XVI si era già previsto un inquadramento generale col canone 7 relativo ai sinodi diocesani.[5]
Nel caso della Chiesa latina, secondo il canone 460 del vigente Codice di Diritto Canonico, il sinodo diocesano potrebbe definirsi come:
«(...) est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particolaris, qui in bonum totius communicatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur[3]»
«Il sinodo diocesano è l'assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, a norma dei canoni seguenti. Can. 461 - §1.»